La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 3 ottobre 2019 adottata nella causa C-18/18 ha sancito il principio che il diritto dell’Unione non osta a che a un prestatore di servizi di hosting, come Facebook, venga ingiunto di rimuovere commenti identici e, a certe condizioni, equivalenti a un commento precedentemente dichiarato illecito. Inoltre il diritto dell’Unione non osta neppure a che tale ingiunzione produca effetti a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente di cui spetta agli Stati membri tener conto.
Il diritto dell’Unione non osta a che a un prestatore di servizi di hosting, come Facebook, venga ingiunto di rimuovere commenti identici e, a certe condizioni, equivalenti a un commento precedentemente dichiarato illecito.
La direttiva indica che il prestatore di servizi di hosting, nella fattispecie Facebook, non è responsabile delle informazioni che sono state memorizzate, solo fino a che non venga a conoscenza della loro illeceità o si attivi per la rimozione o ne impedisca l’accesso. Di converso, la stessa direttiva vieta di imporre al gestore di hosting, una continua sorveglianza e controllo della memorizzazione o di farsi carico di ricercare la presenza di attività illecite in violazione di qualche diritto.
Uno Stato membro, potrebbe imporre a Facebook : la rimozione di informazioni memorizzate, dichiarate illecite o illegali, e di chiudere l’accesso, nel momento stesso in cui pervenga una richiesta di rimozione; oppure di ottemperare ad una richiesta di rimozione , di informazioni illecite, limitatamente al contenuto veicolato da tale informazione, in presenza di specificità oggettive riconducibili al soggetto interessato, in modo che venga identificata la precisa violazione, da parte dell’autorità giudicante, e non che sia il gestore di hosting, ad effettuare autonomamente con un potere illimitato azionando anche automatismi, che gli consentano di sostituirsi all’ingiunzione dello Stato deliberante.
La sentenza della Corte di Giustizia in commento, amplia la possibilità di ingiunzione o blocco alle informazioni oggetto di disamina, a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale di cui il caso trattasi, in contraddizione con una recente sentenza , sul diritto all’oblio, di cui si è discusso come una vittoria di Google cui veniva consentito di mantenere le informazioni di cui era stata chiesta la rimozione fuori dai confini europei.